Le province di Pesaro-Urbino e Fermo in zona rossa, ecco il testo dell'ordinanza e le limitazioni previste

Per questo, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato, nel pomeriggio, l’ordinanza n.10, che pone in zona rossa le province di Fermo e Pesaro e Urbino dalle ore 00:00 mercoledì 10 marzo. Al momento la scadenza del provvedimento è fissata a domenica 14 alle ore 24.00, uniforme con l’ordinanza per le zone rosse di Ancona e Macerata. Nei territori delle due province si applicano le misure di contenimento del contagio previste dal decreto del presidente del Consiglio di ministri del 2 marzo 2021 (sotto riportate). La nuova ordinanza, come prevedono le norme nazionali, prescrive l’utilizzo dell’autocertificazione per gli spostamenti giustificati e di necessità. La firma è avvenuta dopo un confronto della Sanità con le autorità e gli enti locali. Le autorità sanitarie regionali, in particolare, hanno segnalato l’adozione di “ulteriori e significative iniziative”, rispetto a quelle in atto, “vista l’elevata diffusione della circolazione virale” nelle due province. Nell’ultima settimana (01-07 marzo) l’incidenza Sars-Cov2 nelle Marche è pari a 340,9 su 100.000 abitanti. Nella provincia di Pesaro e Urbino raggiunge quota 242,9 mentre in quella di Fermo 242,8 però con significativi incrementi sempre su 100.000 abitanti (Pesaro e Urbino +75,74 - Fermo +51,83).
► Il testo dell'ordinanza.
► Le misure previste dal DPCM del 2 marzo valide per la ZONA ROSSA
Spostamenti in zona rossa
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Attività motoria e attività sportiva
Tutte le attività motorie e sportive (dettagliate nell’articolo 17 del Dpcm, commi 2 e 3) anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
Istituzioni scolastiche
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
Attività Commerciali e di Somministrazione e servizi alle persone
Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Attività di Somministrazione (ristorazione)
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. È possibile senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
Attività servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 08-03-2021 alle 21:29 sul giornale del 08 marzo 2021 - 1512 letture
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